Art. 7.

      1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «mezzi meccanici» è inserita la seguente: «, informatici»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla diffusione, sia su carta sia per via telematica».